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Un “commercialista” al Ministero dell’Ambiente

Il dott. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato ministro dell’Ambiente nel governo di “alto profilo” Meloni. 

Commercialista, iscritto nell’Elenco speciale, cioè a dire, di persona che non esercita la Professione citata, ma ha soltanto titolo per esercitarla, se vorrà, in futuro,  è persona totalmente priva di conoscenze ambientali, incaricato di gestire la cosiddetta transizione ecologica, problema di importanza fondamentale per la tutela dell’ambiente (e quindi della vita,) con intuibili riflessi sull’intera struttura produttiva del Paese e non solo.

Insomma, apparentemente, l’Uomo sbagliato, nel posto sbagliato.

Fin dai suoi primi passi, questo Governo (la maiuscola della “G” è formalmente d’obbligo) ha mostrato di favorire le aspettative ed istanze della compagine venatoria.

Con circolare di data 9 febbraio, il Ministro dell’Ambiente e quello dell’Agricoltura hanno emesso la “Circolare applicativa del Regolamento della Commissione (UE) 2021/57 del 21 gennaio 2021”, che ha dettato norme tali da vietare nelle zone umide l’utilizzo si munizioni (cartucce) contenenti una concentrazione di piombo uguale o superiore all’1% in peso. Il Regolamento comunitario entra in vigore il prossimo 15 febbraio. 

I due Ministri, con la circolare a riferimento, mostrando poca sensibilità per l’ambiente e la salute animale ed umana, hanno tentato di demolire il regolamento comunitario affrontando (in maniera riduttiva) la nozione di “zona umida”, ottenendo il plauso e l’apprezzamento del sig. Pietro Fiocchi che quelle munizioni tossiche produce. 

Il Regolamento comunitario stabilisce che sono “zone umide, superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea”.

I due Ministri nostrani, limitano il concetto e perimetro normativo di cui sopra, affermando che “Sono escluse conseguentemente dalla precitata nozione di zona umida, e quindi dalla applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell’acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalità, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal regolamento”.

Insomma, per i due Ministri, una zona umida, frequentata da uccelli migratori e/o stanziali, non è tale se priva “del carattere di stabilità e permanenza”, cioè deve sussistere e persistere per 12 mesi all’anno. 

Il concetto di zona umida è strettamente collegato e correlato al divieto di “portare con sé” all’interno delle stesse ed a distanza minore di 100 metri da essa, munizioni con piombo superiore all’1% del loro peso. 

In merito, il paragrafo 19 del regolamento stabilisce che: “Dato che nella pratica è difficile dimostrare la particolare tipologia delle attività di tiro che una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni di piombo ha intenzione di svolgere, è opportuno stabilire una presunzione giuridica in base alla quale chiunque sia colto nell’atto di portare con sé munizioni al piombo durante attività di tiro, o mentre si sta recando a svolgere attività di tiro, all’interno o in prossimità di zone umide, è considerato portare con sé tali munizioni nell’ambito di attività di tiro in zone umide o mentre si sta recando a svolgere tali attività in zone umide. In altre parole, spetterebbe a tale persona dimostrare di avere effettivamente intenzione di andare ad esercitare attività di tiro in un’altra zona e che sta semplicemente attraversando una zona umida per recarsi altrove”. 

In parole semplici, il legislatore comunitario ha introdotto una presunzione semplice (che ammette la prova contraria) di colpevolezza, di colui che “porta con sé” munizioni al piombo all’interno di una zona umida od entro il limite di 100 metri da essa. 

Invece, e diversamente, cosa fanno o meglio, cosa dicono, i nostri due Ministri: “Nel rispetto del regolamento, il soggetto trovato in o intorno a zone umide, come sopra definite, che porti con sé pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad essa, potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida”

Che dire? 

Anzitutto, non si porta “con sé pallini”, bensì munizioni con pallini di piombo…

Il cacciatore trovato con la  munizione vietata in zona umida od intorno ad essa, potrà con semplice dichiarazione di non colpevolezza, andare immune dalla specifica sanzione? Del tutto ridicolo! 

Forse che il mariolo, che con destrezza infila le mani nella cassa del supermercato,  potrà dichiarare alle forze di polizia prima, ed al Giudice poi, che voleva aiutare la cassiera alla conta del denaro?

Da ultimo, tuttavia, è di necessità porre un doveroso interrogativo?

Può, giuridicamente, un Ministro, anzi due, di un Paese comunitario, fornire disposizioni diverse e  contrarie a quelle dettate dal Regolamento comunitario, avvalendosi di una loro circolare?

La risposta è semplice e chiara: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Adriano Pellegrini

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