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L’art. 3, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4, è stato, recentemente, modificato dall’art. 1, della l.p. 7 dicembre 2022, n. 17, che introduce il seguente divieto: “Al responsabile della detenzione di un animale d’affezione è vietato utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione simile”.

Quindi, d’ora in poi, i cani non potranno più essere tenuti legati alla catena. 

Condivido questa disposizione legislativa che restituisce dignità e libertà di movimento al “miglior amico dell’uomo”, non sempre, tuttavia, trattato come tale. 

Di sicuro, peraltro, non mi unisco, almeno per ora, al coro di unanime consenso che ho percepito nei giorni successivi all’approvazione della normativa de qua.

Per quale ragione? Perché, come S. Tommaso, aspetto di vedere come questo principio comportamentale di rispetto dell’animale troverà concreta attuazione normativa. Infatti, fin d’ora, l’art. 3, sopra citato, introduce delle generiche limitazioni all’asserita libertà di movimento del cane, precisando che “per ragioni sanitarie” o “per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza”, “sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale” il nostro Fido potrà continuare a subire la nota tradizionale contenzione.

Mi auguro che la libertà dalla catena non subisca future eccessive deroghe ed eccezioni. Per cui, soltanto quando saranno note e codificate, mi unirò al coro di applausi che troppo prematuramente sono scrosciati all’approvazione della modifica normativa cui ho fatto cenno.

Due conclusive precisazioni.

La norma troverà applicazione differita alla data del 1° luglio 2023.

La sanzione amministrativa prevista per la violazione del divieto di uso della catena prevede un’entità minima di € 400 ed un massimo di € 800.

Di fatto, il trasgressore potrà definire la contestazione con il versamento di € 266,67 in quanto è applicabile l’art. 16 della L. 689/1981 che consente di estinguere l’eventuale violazione, alternativamente, con il pagamento di un importo pari ad un terzo del massimo o se più favorevole con il doppio del minimo. 

Restiamo, quindi, in attesa di conoscere le deroghe che saranno approvate prima della sua entrata in vigore. 

Adriano Pellegrini

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