Una breve premessa.
Questo reato è previsto dall’art. 544-ter del codice penale che, per ragioni di chiarezza ed opportunità, riporto testualmente:
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.
La norma, per sua natura è astratta, cioè non prevede un fatto concreto, ma una serie ipotetica di fatti. È quindi compito primario della Corte di cassazione e di altri organi giurisdizionali, tribunali, etc. interpretare la norma per farne applicazione al caso concreto.
Per mera ragione informativa indico, qui di seguito, alcune fattispecie individuate dalla Cassazione e da un tribunale, per le quali è stato ritenuto sussistente il reato di maltrattamento:
«L’utilizzo di collare elettronico (che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza), utilizzato per inibire l’abbaio od altro comportamento dell’animale, non voluto dal suo detentore (Cass. n. 10758/2021);
«L’omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia dell’animale (Cass. n. 22579/2019);
«L’utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva (Cass. 17691/2018);
«Il trasporto di un cane per un lungo viaggio all’interno del bagagliaio di un’autovettura (Cass. 5979/2012);
«La somministrazione di sostanze dopanti a un cavallo da corsa (Trib.le di Napoli 2755/2010);
«La sottrazione alla madre di uccelletti appena nati (Cass. 9574/1996);
«Gli animali privi di riparo e di cuccia (Cass. 1215/1998);
«Cane legato ad una catena che gli impedisce il normale movimento, la deambulazione e di sdraiarsi a terra (Cass. 14734/2019);
«Animali privi di acqua e cibo (Cass. 41362/2014);
«Precarietà delle condizioni igieniche dei luoghi di detenzione degli animali (Cass. 10163/2017);
«Evidente stato di abbandono degli animali (Cass. 18892/2011);
«Amputazione della coda e/o orecchie al cane motivato da ragioni estetiche (responsabile del reato non è soltanto il proprietario/detentore, ma anche, per concorso, il veterinario che ha eseguito l’intervento), (Cass. 4876/2019);
«Somministrazione agli animali di vaccini vietati (Cass. 32602/2021);
«Detenzione di una gallina in una piccola gabbia tale da rendergli impossibile la semplice apertura alare (Cass. 2511/2022).
Aggiungo che costituisce maltrattamento di animali il caso di uccelli utilizzati quali richiami vivi per l’esercizio della caccia ed, allo scopo, detenuti in gabbiette di dimensioni inferiori a quelle qui riportate:
° Tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, cesena e storno – cm. 30,5 x 25 x h. 25;
° Allodole – cm. 22,5 x 17 x h. 21.
Le misure (minime) de quibus sono state dettate dalla direttiva UE n. 20336 del 28 gennaio 1997.
Chiunque volesse contattarmi per un chiarimento, approfondimento o per segnalarmi situazioni di maltrattamento di animali può contattarmi al n° 348 2520961.
Guardia zoofila
Adriano Pellegrini