L’art. 6, comma 2, della legge 189/2004, recita:
La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
Fin dalla sua entrata in vigore, 1° agosto 2004, detta norma ha suscitato due diverse interpretazioni.
Una prima lettura, tendeva a delimitare il campo di competenze delle guardie zoofile (GG.ZZ.), quanto all’attività di vigilanza, ai soli animali di affezione, e, quindi, sostanzialmente, a cani e gatti.
Una seconda lettura, fornita dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 19 luglio 2011, n. 28727, ha precisato: “La lettura che viene data della L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 6, comma 2, è esattamente contraria al tenore letterale della norma. La circostanza che la disposizione dica “anche”, con riferimento agli animali da affezione, è, infatti, estensiva.
La norma recita: la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”.
“Detto in altri termini, perciò, il fatto che la disposizione, nell’opera di protezione degli animali, estenda il raggio di competenza delle guardie volontarie giurate di cui trattasi ai cd. animali da affezione produce un effetto ampliativo e non certo restrittivo della loro competenza”.
Principio, ulteriormente ribadito da Cass. 26 giugno 2019, n. 27992 che ha ritenuto estendere l’area di competenza dagli animali di affezione, fino alla fauna selvatica e, quindi, riconoscendo poteri di vigilanza sull’applicazione delle leggi vigenti con riguardo a tutti gli animali (d’affezione, da reddito e fauna selvatica).
Affronto, sempre in tema di competenze, la possibilità della guardia zoofila, quando ricorra il requisito dell’urgenza, di effettuare il sequestro preventivo (art. 321 codice procedura penale (c.p.p.) di animali maltrattati, nei confronti dei quali ove non si intervenisse con il sequestro (sottrazione della disponibilità degli animali nei confronti del proprietario/detentore) si perpetuerebbero le condizioni di maltrattamento.
Il testo del c.p.p. appena richiamato attribuisce detto potere d’iniziativa agli ufficiali di polizia giudiziaria e le guardie zoofile non lo sono, in quanto meri agenti di p.g. Per cui, stante la norma, si dovrebbe concludere che le guardie zoofile non possono effettuare il sequestro preventivo.
Invece, non è così:
La Corte di Cassazione con sentenza 6 aprile 2021, n. 12961, ha statuito “…che gli agenti (n.d.r.: guardie zoofile) che hanno proceduto alla misura cautelare (n.d.r. sequestro preventivo) abbiano agito nel legittimo esercizio delle loro competenze, nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”.
Ergo, la g.z. può decidere, ricorrendo la necessità e le condizioni, di effettuare d’iniziativa il sequestro preventivo di animali.
Guardia zoofila Adriano Pellegrini