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Immagini riprese da cacciatori e non solo. Condizioni legali d’uso

Nel concetto di videosorveglianza rientra, pacificamente, anche l’utilizzo di tecnologie dai costi contenuti, note come “fototrappole”.

Nel nostro ordinamento non è presente una definizione di videosorveglianza: non esiste, infatti, una legge organica in materia, ma un corpo di norme stratificate, quali in via esemplificativa il Codice penale (n.d.r. Interferenze illecite nella vita privata, art. 615-bis del Codice penale), il Codice civile (tutela dell’immagine, n.d.r.:  art. 10 del Codice civile), lo Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970, n.d.r.: art. 4), le normative specifiche in materia di sicurezza urbana e relative ai settori dei musei, delle biblioteche, della sicurezza degli stadi e degli impianti sportivi, etc. In assenza di una specifica normativa che disciplini l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, il Garante è intervenuto, fin dal 2000, con il provvedimento ad oggetto: “Il decalogo delle regole per non violare la privacy” del 20 novembre 2000 e ha approfondito i profili relativi all’impatto dell’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sulle persone. Secondo il Garante per la protezione dei dati personali tale definizione (n.d.r.: e, cioè, la videosorveglianza) ricomprende “gli impianti di videosorveglianza stabili o comunque non occasionali, cioè l’installazione di sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l’eventuale registrazione di immagini, in particolare a fini di sicurezza, di tutela del patrimonio, di controllo di determinate aree e di monitoraggio del traffico o degli accessi di veicoli nei centri storici” (da Mauro Alovisio, Videosorveglianza e GDPR, Giuffrè, maggio 2021).

Con il parere n. 4/2004 (WP89) sono state dettate regole e garanzie precise sull’installazione di telecamere (Autore citato). 

Successivamente al 2000, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato due ulteriori provvedimenti a carattere generale in materia di videosorveglianza nel 2004 e nel 2010.

Il provvedimento a carattere generale dell’8 aprile 2010 (doc. web n. 1712680) contiene molteplici prescrizioni per tutti i soggetti che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza. Il provvedimento conferma che gli interessati devono essere edotti dell’esistenza di sistemi di videosorveglianza, anche attraverso uno specifico modello di informativa “minima” allegato al provvedimento. Il provvedimento individua le regole corrette per il trattamento delle immagini in ambito pubblico ed in ambito privato.

Nel dicembre 2020 il Garante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale delle specifiche FAQ in materia di videosorveglianza. Come individuato dallo stesso Garante, nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza, la conservazione, in generale, l’utilizzo di immagini, costituisce un trattamento di dati personali. 

L’immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce, secondo la Cassazione del 2 settembre 2015 n. 17440 un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata. 

La Cassazione sottolinea nella stessa sentenza come la sorveglianza effettuata mediante una registrazione video delle persone, immagazzinata in un dispositivo di registrazione continua, costituisce un trattamento di dati personali automatizzato. 

Gli operatori che si occupano di videosorveglianza devono conoscere e districarsi in molteplici documenti e provvedimenti, quali:

-il GDPR

-il Codice della Privacy

-il d. lgs.  30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

-il regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

-le Linee guida n. 3 del 2019 del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB)

-il Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del Garante privacy del 8 aprile 2010

-le normative nazionali di settore.

Quanto all’obbligo di informazione, il Garante privacy nazionale ha confermato come le persone che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, devono essere informate, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, della loro presenza. Nelle FAQ consultabili al link: httpas://www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza è presente un cartello in formato word da adattare al caso concreto. 

Lo si riporta in seguito. 

Il Garante ha dettato 6 regole per quanto riguarda la videosorveglianza tra cui rientra, come già osservato, anche l’utilizzo delle cosiddette fototrappole.

  • La prima regola ha ad oggetto le aree di ripresa che debbono essere “solo aree di propria esclusiva pertinenza”. Ogni tipo di videosorveglianza costituisce un trattamento di dati personali e deve rispettare la riservatezza altrui;
  • La seconda regola impone che “vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini” in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia “inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi”;
  • La terza regola i casi in cui, sulle aree riprese, vi sia una servitù di passaggio;
  • La quarta regola è un divieto: la telecamera privata non deve riprendere “aree condominiali comuni o di terzi”;
  • La quinta regola stabilisce che i sistemi di videosorveglianza installati da persone fisiche non possono riprendere le “aree pubbliche” (vie, strade e piazze pubbliche) e le “aree aperte al pubblico”. L’area vigilata ed osservata dai dispositivi non può estendersi alle zone pubbliche. Soltanto gli enti pubblici, come i Comuni e le forze di Polizia, possono installare telecamere per i motivi di controllo del territorio e la prevenzione dei reati; 
  • La sesta regola, si traduce nel principio generale e riassuntivo secondo cui le immagini riprese dalle telecamere e registrate sui supporti dell’impianto di videosorveglianza non devono essere “oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione”. 

Si coglie l’occasione di far seguire alcune rilevanti precisazioni.

Anzitutto, va detto che la legge discrimina tra “luoghi pubblici” e “luoghi aperti al pubblico”.

I primi, sono luoghi di proprietà del demanio dello Stato e sono accessibili a chiunque senza limitazioni (ad es. un giardino pubblico, una piazza, UN BOSCO, e così via).

I secondi, sono luoghi di proprietà privata, ai quali è consentito l’accesso secondo le condizioni fissate dal legittimo proprietario o gestore (come ad es. esibire una tessera, rispettare l’orario di apertura e di chiusura, o pagare un biglietto d’ingresso. Rientrano in questa seconda categoria i cinema, i teatri, le discoteche, i bar, le birrerie e i locali pubblici in generale.

Poiché i locali pubblici non sono “luoghi pubblici”, bensì “luoghi aperti al pubblico” – e dunque accessibili a chiunque, ma nel rispetto di predeterminate condizioni – ben può, ad esempio, il gestore di un bar, riservare l’utilizzo della toilette ai soli clienti del proprio locale. 

A titolo di integrazione e chiarimento ritengo utile riportare sia le regole da seguire per i sistemi di videosorveglianza (gennaio 2022), sia talune utili precisazioni fornite dal Garante con le FAQ dd. dicembre 2020.

Quante alle prime, riporto l’immagine che segue.

Quante alle seconde, valga il seguito.

FAQ n. 1; (Quali sono le regole da rispettare per installare sistemi di videosorveglianza?) il Garante ha precisato: “L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata” … (n.d.r.: etc.).

FAQ n. 2: (In che modo si fornisce l’informativa agli interessati?) Il Garante precisa: “L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. L’informativa va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

FAQ n. 10: (L’installazione di sistemi di videosorveglianza può essere effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, atti a monitorare la proprietà privata?). “Si. Nel caso di videosorveglianza privata, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p..), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni….ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. 

È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio”.

La violazione delle disposizioni in materia di privacy comporta l’irrogazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 167 – 172 del codice (D. Lgs. 196/2033) o delle sanzioni amministrative richiamate dall’art. 166 dello stesso codice.

Conclusivamente, va ricordato che il regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, con l’art. 83, determina l’entità massima delle sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente, “fino a 10.000 EUR”, per le violazioni elencato nel suo paragrafo 4, e “fino a 20.000 EUR”, per quelle indicate al paragrafo 5.  Violazioni, che a seguito dell’accertamento effettuato da agenti di polizia giudiziaria, saranno irrogate con specifico provvedimento da parte del Garante. 

Infine, a sensi dell’art. 13 della legge 689/1981 gli agenti che accertano la violazione, punibile con sanzione amministrativa, possono autonomamente procedere al sequestro cautelare della fototrappola. 

Adriano Pellegrini – Guardia zoofila 

Trento, 3 aprile 2023

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