Quanto alla sua “data di nascita” lo farei, convintamente retroagire, a quando l’uomo è comparso sulla terra. Quindi, 300.000 anni fa…
Ne segue, che nei confronti dei nostri Simili (spero che nessuno si offenda…), abbiamo accumulato un debito di responsabilità morale enorme che non potrà più e mai essere azzerato. Personalmente, sono fermamente convinto, che le nostre azioni nei loro confronti dimostrino in maniera palmare tutta la nostra barbarie nei confronti di chi, ingiustamente, siamo soliti chiamare “bestie”. Io, ritengo di sapere chi sono le BESTIE, ma non ve lo dico, e da quale specie sono rappresentate e dove si collocano.
Allevamenti, trasporti, macellazioni (che, addirittura, ci ostiniamo a definire “secondo i riti religiosi ebraico ed islamico”, Decreto Ministeriale 11 giugno 1980, (legislatore nazionale, VERGOGNATI), il tutto anche con l’irresponsabile silenzio di Santa romana chiesa cattolica apostolica, sperimentazione, caccia, pesca e…potrei continuare, sono azioni e comportamenti che costituiscono maltrattamento di animali. L’elencazione è sufficiente e mi fermo qui, non senza ricordare che il secondo comma dell’art. 9 della nostra Costituzione afferma in maniera enfatica che “La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali” (per ora, indicibile ipocrisia, chiaro flatus vocis).
Il reato di maltrattamento di animali fu introdotto e disciplinato nel nostro sistema penalistico, in epoca relativamente moderna, dal regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il cui principale estensore fu il Guardasigilli del Governo Mussolini (tranquilli, non ho la minima intenzione di fare pubblicità politica…), tale Alfredo Rocco. Di seguito, il reato fu più volte, rivisto, modificato, integrato e adeguato, a motivo del fatto che la sensibilità, conoscenze scientifiche, valori morali ecc. una qualche evoluzione l’hanno pur avuta.
Un fuggevole cenno, lo merita indubbiamente l’Eroe dei due Mondi, Giuseppe Garibaldi, che nel 1871, costituì a Torino la “Società protettrice degli animali contro i mali trattamenti che subiscono dai guardiani e dai conducenti”.
Ma torniamo ai giorni nostri. La valutazione della sussistenza del reato di maltrattamento di animali è duplice; di tipo normativo/giuridico e fattuale, e compete in prima battuta alla polizia giudiziaria e, di poi, principalmente al Giudice, nella duplice veste e ruolo di Magistrato requirente e/o decidente.
Due, sono le principali norme del Codice penale (C.P.) che disciplinano le singole e diverse fattispecie; l’articolo (art.) 544 ter e l’art. 727. Ritengo di dover fare utile informazione con la riproduzione del testo vigente.
Art. 544 ter. Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 727. Abbandono di animali
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un 1 anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Quale di queste due norme è applicabile in caso di maltrattamento di animali?
La ragione di applicazione dell’una o dell’altra risiede nel diverso elemento soggettivo dell’agente (cioè di colui che si rende responsabile di questo reato).
Per l’applicazione della prima norma (art. 544 ter), deve sussistere il dolo quando l’agire del responsabile sia dipeso da crudeltà o sia stato posto in essere senza necessità.
Per l’applicazione della seconda norma (art. 727), la produzione delle gravi sofferenze è conseguenza della detenzione dell’animale secondo modalità improprie e deve essere un evento non voluto dal soggetto agente, bensì esclusiva conseguenza di una sua condotta colposa.
La valutazione del reato di maltrattamento muove da un’analisi complessa e precisa del comportamento tenuto dal soggetto responsabile (proprietario, detentore dell’animale o mero soggetto terzo).
Costituisce, tuttora, interpretazione attuale e fondamentale, quella contenuta nella sentenza della Pretura penale di Amelia, 7 ottobre 1987, che qui riporto:
“Il concetto di maltrattamento ed incrudelimento verso un animale può essere inteso ed individuato con riferimento al concetto di maltrattamento-dolore. Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, cibo, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se questi limiti (soglia) vengono superati l’animale prova dolore e quindi reagisce in modo vario. Il maltrattamento – dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche (violenza gratuita di ogni tipo occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego anti fisiologico; mattazioni con mezzi dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di divertimento, etc..; genetiche o meccaniche (selezioni genetiche od interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali anomale; costrizioni in allevamenti che ne impediscono la deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche; forzature di alimentazione etc…; ambientali (costrizioni in esasperate situazioni di cattività). Superata la soglia della reattività al dolore, e violate cioè le leggi biologiche naturali mediante maltrattamento – dolore, il reato di cui all’art. 727 codice penale, può dirsi integrato”.
A chi denunciare?
A chi denunciare il reato di maltrattamento di animali o di abbandono di essi?
Oltre che alle note forze di polizia, ALLE NOSTRE GUARDIE ZOOFILE, riconosciute AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA dalla legge n. 189 del 2004.
Come?
Contattando la nostra Associazione.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e per accertare i casi di maltrattamento che vorrete segnalarci.
Guardia zoofila Adriano Pellegrini