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L’ansia e la bulimia predatoria, fa sì che molta parte dei nembrotti trentini faccia uso, per l’esercizio venatorio, di mezzi di caccia vietati.

Strumenti di caccia, tassativamente indicati dall’art. 13 della legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157, che l’art. 25 della legge provinciale venatoria, 9 dicembre 1991, n. 24, espressamente richiama con questa formulazione di rinvio: “La caccia è consentita con l’uso del fucile alle condizioni e limiti stabiliti dall’art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”.

In particolare, l’art. 13, comma 5, della legge 157, dispone che “Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo”. 

Tuttavia, è cosa nota, le leggi dispongono, ma sovente sono…violate.

È ormai pratica diffusa l’utilizzo da parte di molti cacciatori di due strumenti che agevolano non poco l’attività di prelievo. Mi riferisco all’uso sia dei fari alogeni (per illuminare il terreno di caccia), sia del visore notturno montato o meno sulla carabina (per inquadrare l’animale). 

Ebbene, questi mezzi di caccia, in quanto non previsti dall’art. 13, cui sopra ho fatto cenno, sono ILLEGALI. La pena, prevista dall’art. 30, lett. h), della legge 157/1992 è quella dell’ammenda, irrogabile nella misura fino ad € 1.549, con l’ulteriore sequestro del mezzo vietato. 

Quanto al divieto di utilizzo dei fari alogeni la Corte di cassazione penale si è espressa con 3 (tre) distinte sentenze: 16.09.2009, n. 35705, 06.06.2013, n. 24794, 03.09.2014, n. 36718.

Per il divieto di uso del visore notturno annoto Cassazione penale 09.12.2015, n. 48459.  

Auspico che il corretto esercizio della caccia divenga fenomeno diffuso in seno alla categoria venatoria e che l’attività di vigilanza si faccia sempre più impegnata nel reprimere questi abusi.

Adriano Pellegrini

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