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L’art. 21, comma 3, della legge nazionale sulla caccia (11 febbraio 1992, n. 157), dispone: “La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi”. Quindi, il divieto di esercizio venatorio riguarda tutta l’estensione superficiaria del valico nonché i territori limitrofi allo stesso per una distanza da entrambe le sommità del valico di 1000 metri. 

La normativa provinciale, L.P. 24/1991, (più permissiva di quella nazionale) vieta all’art. 27, comma 4, gli appostamenti di caccia, sia fissi sia temporanei, per la caccia agli uccelli migratori (quindi, non vieta l’esercizio venatorio agli uccelli stanziali, mammiferi ed ungulati). Inoltre, con delibera della Giunta provinciale n. 2308 del 7 settembre 2001, ritenne di individuare le principali rotte migratorie in soli 6 valichi provinciali e, precisamente: Bocca d’Ardole-Corno della Paura, Bocca Vaiona, Celado (Passo della Baia), Corna Piana-Bocca di Creer, la Bassa e Passo del Brocon (Forcella della Cavallara). Con detta delibera fu altresì disposto che è “vietato esercitare la caccia agli uccelli migratori da appostamento a distanza minore di metri 1000 dai valichi montani” appena indicati.

La Corte costituzionale con la sentenza 20 dicembre 2022, n. 254, (relatrice la giudice costituzionale trentina, avv. Daria de Pretis), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, che aveva individuato soltanto alcuni valichi montani attraversati dalla fauna migratoria.

La Corte ha affermato che:

  • Il comma 3 dello stesso art. 21, senza alcuna condizionalità, vieta tassativamente la caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi;
  • Si potrebbe porre il problema se il divieto di caccia sui valichi montani debba riguardare soltanto l’avifauna o l’assoluto divieto di attività venatoria, ma tutta la materia dei divieti di cui al ricordato art. 21 della legge n. 157 del 1992, in nessun caso fa distinzione tra le specie cacciabili anche per evidenti ragioni di controllo dell’attività venatoria. 

Queste, dunque le conclusioni:

  • Su tutti i valichi trentini, interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna (e non soltanto su quelli individuati dalla delibera di Giunta 2308/2001) e per un tratto di 1000 metri da entrambe le sommità del valico, è vietata la caccia, sia in forma vagante che da appostamento fisso e/o temporaneo;
  • Il divieto di caccia è assoluto, ha natura spaziale, e riguarda TUTTE le specie di animali e, dunque, avifauna migratoria e stanziale, mammiferi ed ungulati, diversamente da quanto contenuto nella delibera provinciale anzidetta che limitava la caccia ai soli “uccelli migratori”.

Attendiamo con fiducia l’inizio della prossima stagione venatoria per far applicazione, anche in Trentino, della sentenza della Corte costituzionale qui commentata.

Adriano Pellegrini 

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